Direttive per il calcolo dei punteggi Elo e la tenuta della classifica Elo FSAA.
1. Disposizioni generali
Art. 1.1 Il sistema Elo è un sistema numerico che converte le prestazioni percentuali in differenze di punteggio e, viceversa, le differenze di punteggio in probabilità di risultato. I punteggi Elo esprimono la forza di gioco degli scacchisti.
Art. 1.2 Il sistema di valutazione Elo ha il compito di fornire informazioni di misura il più possibile precise e della migliore qualità statistica.
Art. 1.3 I parametri per il calcolo del punteggio Elo sono i rispettivi avversari con il loro punteggio attuale e i punti ottenuti contro di loro. Il calcolo avviene secondo formule specifiche e con l’ausilio della/e tabella/e di conversione FIDE.
Art. 1.4 Per la valutazione di un torneo si utilizzano sempre i punteggi Elo validi all’inizio del torneo, anche se nel frattempo cambiano per la pubblicazione di una nuova classifica.
Art. 1.4 L’ASD Federazione Scacchistica Alto Adige calcola periodicamente per i propri soci i punteggi Elo, che servono alla compilazione di una classifica. I punteggi Elo vengono utilizzati dalla FSAA per lo svolgimento delle competizioni, per l’organizzazione del Campionato Provinciale a Squadre ai sensi del regolamento tornei e competizioni (TUWO) della FSAA o per la suddivisione in categorie.
Art. 1.5 Vengono valutate soltanto le partite di manifestazioni e tornei disputati con un tempo di riflessione di 60 minuti per tutte le mosse.
Art. 1.6 Le partite vinte o perse a forfait non contano per la classifica.
Art. 1.7 Le partite contro giocatori senza punteggio in un torneo a squadre o in un torneo a sistema svizzero non vengono considerate.
Art. 1.8 Le partite di un giocatore con punteggio Elo contro un giocatore senza punteggio Elo vengono calcolate soltanto per il giocatore senza punteggio Elo (eccezione: art. 1.9).
Art. 1.9 Gli incontri individuali (match) non vengono valutati se uno o entrambi i giocatori sono privi di punteggio.
Art. 1.10 A differenza dei tornei a sistema svizzero e dei tornei a squadre, nei tornei all’italiana vengono conteggiati anche i risultati contro giocatori senza punteggio. In caso di partita a forfait questa regola decade e si applica l’art. 1.8.
Art. 1.11 Il calcolo del punteggio Elo, la gestione e la pubblicazione della classifica spettano al referente Elo della FSAA.
Art. 1.12 Per tutti i casi non previsti si applicano le regole della FIDE.
2. Periodo di valutazione e di pubblicazione
Art. 2.1 La classifica Elo viene compilata ogni sei mesi (periodo di valutazione) e comunicata ai circoli (sito web, e-mail e simili).
Art. 2.2 Le date di riferimento sono le seguenti:
- i risultati ottenuti tra il 1° gennaio e il 30 giugno vengono considerati per la classifica del 1° luglio;
- i risultati ottenuti tra il 1° luglio e il 31 dicembre vengono considerati per la classifica del 1° gennaio.
Art. 2.3 I risultati delle partite di una manifestazione (tornei individuali o campionati a squadre) che si estende su più di un periodo di valutazione vengono valutati nel periodo in cui si disputa l’ultimo turno. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dal referente Elo.
3. Inserimento dei giocatori
Art. 3.1 Ogni socio della FSAA o di un circolo scacchistico affiliato alla FSAA riceve un numero di identificazione non appena soddisfa le condizioni per l’inserimento nella lista Elo FSAA.
Art. 3.2 I nuovi soci della FSAA che figurano in una lista di valutazione riconosciuta dalla FSAA (FIDE, FSI o altre federazioni nazionali) vengono inseriti nella classifica FSAA con il relativo punteggio Elo. A tal fine va presentata una richiesta alla FSAA. Il punteggio così acquisito diventa però effettivo solo quando il giocatore disputa una partita valutata dalla FSAA.
Art. 3.3 I giocatori non inseriti ai sensi degli artt. 3.1 e 3.2 sono considerati giocatori senza punteggio.
Art. 3.4 I giocatori senza punteggio vengono inseriti nella classifica Elo se, nell’arco di quattro periodi di valutazione, disputano cinque partite contro giocatori con punteggio Elo. Il punteggio Elo diventa effettivo con la pubblicazione della classifica ufficiale.
Art. 3.5 I giocatori senza punteggio ottengono il punteggio Elo prima, cioè con la valutazione mensile, se nell’arco di quattro periodi di valutazione hanno disputato cinque partite contro giocatori con punteggio Elo. Il punteggio Elo diventa effettivo immediatamente.
4. Giocatori inattivi e attivi
Art. 4.1 Un giocatore è considerato inattivo se in due periodi di valutazione consecutivi non ha disputato alcuna partita valutabile o, nello stesso periodo, non ha presentato alcuna partita per la valutazione. Dopo un anno il giocatore esce dalla classifica, ma conserva il proprio punteggio Elo.
Art. 4.2 Alla ripresa dell’attività di gioco il giocatore viene nuovamente inserito in classifica sulla base del suo ultimo punteggio Elo.
Art. 4.3 Un giocatore è considerato attivo se in due periodi di valutazione consecutivi ha disputato almeno una partita valutabile. Determinante è tuttavia il momento della comunicazione di tale partita.
Art. 4.4 È considerato attivo anche il giocatore schierato in un incontro di un torneo a squadre della FSAA che vince a forfait.
5. Manifestazioni a valutazione obbligatoria e facoltativa
5.1 Manifestazioni a valutazione obbligatoria
Art. 5.1.1 Le partite del Campionato Provinciale a Squadre (CPS) e quelle di altri campionati a squadre o manifestazioni individuali che la FSAA organizza in qualità di (co)organizzatrice e che vengono disputate secondo l’art. 1.5 vengono obbligatoriamente calcolate per i soci della FSAA.
Art. 5.1.2 Sono soggetti a valutazione i tornei internazionali o nazionali ai quali un giocatore o una squadra partecipa come rappresentante ufficiale della FSAA o per i quali la quota d’iscrizione viene pagata dalla FSAA.
5.2 Manifestazioni a valutazione facoltativa
Art. 5.2.1 I campionati sociali possono essere valutati se l’organizzatore li annuncia per la valutazione al referente Elo prima del primo turno. Nella comunicazione devono essere indicati l’inizio e la fine prevista del torneo.
Art. 5.2.2 Al più tardi dopo il primo turno l’organizzatore deve inviare al referente Elo l’elenco di tutti i partecipanti con i punteggi Elo validi.
Art. 5.2.3 I tornei individuali devono comprendere almeno tre turni.
Art. 5.2.4 La valutazione dei tornei all’italiana è ammessa soltanto se
- in un torneo con un numero pari di partecipanti almeno il 50 per cento ha un punteggio;
- in un torneo con un numero dispari di partecipanti almeno il 50 per cento più 0,5 giocatori (ad es. con nove giocatori almeno cinque) ha un punteggio.
Art. 5.2.5 I tornei in Italia e all’estero ai quali un giocatore o una squadra non partecipa come rappresentante ufficiale della FSAA vengono valutati se il giocatore li ha annunciati per iscritto o telefonicamente prima dell’inizio del torneo. Vengono valutate soltanto le partite contro avversari con un punteggio riconosciuto dalla FSAA.
Art. 5.2.6 Le eccezioni sono soggette all’approvazione del referente Elo e, in casi particolari, della maggioranza del direttivo della FSAA, su proposta del referente Elo o di un membro del direttivo.
6. Comunicazione dei risultati dei tornei sociali
Art. 6.1 Al termine di un torneo, al più tardi entro dieci giorni, il direttore di gara competente deve inviare al referente Elo un tabellone completo del torneo o una classifica con tutti i risultati individuali oppure, nel caso di un torneo individuale, un elenco dei risultati. Se il termine di dieci giorni non viene rispettato o se la documentazione è incompleta o errata, il referente decide, dopo aver consultato il direttivo della FSAA, su un’eventuale sanzione e il torneo non viene più valutato.
Art. 6.2 Agli organizzatori non è consentito comunicare soltanto i risultati di singoli giocatori.
Art. 6.3 Per la comunicazione dei risultati di un torneo all’italiana l’organizzatore deve inviare un tabellone a doppia entrata dal quale risultino tutti i risultati individuali e i punteggi Elo dei giocatori. I tornei a sistema svizzero vengono valutati soltanto se nel resoconto i risultati individuali sono riportati separatamente per ogni turno. I tabelloni a doppia entrata non vengono accettati.
7. Calcolo del punteggio Elo per i giocatori con punteggio
Art. 7.1 Per il calcolo del nuovo punteggio Elo (Rn) vanno determinati innanzitutto il vecchio punteggio Elo, la forza degli avversari, il risultato atteso (We), il coefficiente di sviluppo (K) e i punti ottenuti nel torneo (W).
Art. 7.2 Coefficiente di sviluppo (K)
Il coefficiente di sviluppo dipende dal proprio punteggio Elo e determina l’entità della variazione di punteggio (ΔR).
- K = 30 per punteggi Elo da 1000 a 1799 compreso
- K = 15 per punteggi Elo da 1800 in su
Art. 7.3 Differenza Elo
La differenza tra i punteggi Elo determina il risultato atteso (We) e si ricava dalla tabella di Arpad Elo.
Art. 7.4 Variazione di punteggio (ΔR)
La variazione di punteggio (ΔR) dipende dal punteggio ottenuto (W), dal risultato atteso (We) e dal coefficiente di sviluppo (K).
La formula per la variazione di punteggio (ΔR) è: ΔR=(W-We) x K
Il risultato viene sommato al vecchio punteggio Elo se ΔR è positivo, oppure sottratto se ΔR è negativo. Il risultato è il nuovo punteggio Elo (En).
Art. 7.5 Se nella valutazione di un torneo annunciato (torneo all’italiana, sistema svizzero) risulta che la variazione di punteggio (ΔR) di un vincitore o covincitore è negativa, i suoi risultati non vengono valutati.
Art. 7.6 Se un punteggio Elo appena calcolato è inferiore a 1000, viene portato a 1000.
8. Calcolo del punteggio Elo per i giocatori senza punteggio
Art. 8.1 Per ottenere un punteggio Elo FSAA, un giocatore senza punteggio deve disputare almeno cinque partite contro giocatori con punteggio Elo nell’arco di due anni, ottenendo almeno mezzo punto.
Art. 8.2 Si calcola dapprima la media Elo (Rc) degli avversari. Successivamente, in base al risultato del torneo, si determina il punteggio (Rn).
Art. 8.3 Se il risultato ottenuto è pari al 50 per cento, vale:
Rn = Rc.
Art. 8.4 Se il risultato ottenuto è superiore al 50 per cento, vale:
Rn = Rc + 20 punti per ogni mezzo punto ottenuto oltre il 50 per cento.
Art. 8.5 Se il risultato ottenuto è inferiore al 50 per cento, vale:
Rn = Rc - (dp)
Art. 8.6 Se un giocatore senza punteggio partecipa a più manifestazioni, i risultati vengono calcolati come se fossero stati ottenuti in un unico torneo.
Art. 8.7 Se un punteggio Elo appena calcolato è inferiore a 1000, viene portato a 1000.
9. Calcolo mensile del punteggio Elo
Art. 9.1 Dal 1° gennaio 2012 la Federazione Scacchistica Alto Adige ricalcola ogni mese i punteggi Elo dei propri soci.
Art. 9.2 La data di riferimento di ogni calcolo è l’ultimo giorno del mese. Vengono considerati i tornei conclusi entro tale data.
Art. 9.3 Il nuovo punteggio Elo viene pubblicato il 5 di ogni mese ed è immediatamente valido.
10. Diritto di reclamo
Art. 10.1 I reclami contro le decisioni o i calcoli del referente Elo o contro la valutazione devono essere inviati dal giocatore stesso per iscritto (per posta o e-mail) al referente Elo entro dieci giorni dalla pubblicazione della classifica. Devono contenere i dati dettagliati del giocatore (numero di identificazione, cognome e nome) e l’elenco completo delle partite disputate (torneo, data, nomi e punteggi Elo degli avversari). Contro i reclami respinti si può ricorrere entro cinque giorni al direttivo della FSAA, la cui decisione è definitiva.
11. Compilazione della classifica
Art. 11.1 Nella pubblicazione della classifica vengono riportati soltanto i giocatori attivi.
Art. 11.2 I giocatori a pari punteggio occupano la stessa posizione.
Art. 12 Disposizione aggiuntiva
I giocatori che prima della pubblicazione della classifica Elo FSAA del 1° luglio 2007 risultavano con un punteggio pari o inferiore a 1200 punti, ma che da allora non sono più stati attivi o non hanno più presentato alla FSAA partite valutabili, possono presentare alla FSAA una richiesta per:
- portare tale punteggio Elo a 1200 ed essere trattati come giocatori con punteggio;
- essere trattati come giocatori senza punteggio e quindi ai sensi dell’art. 3.4 o dell’art. 8.
La richiesta può essere presentata dal giocatore stesso o dal suo circolo. In quest’ultimo caso il circolo se ne assume anche la responsabilità.
La richiesta può essere presentata una sola volta. La decisione sull’accoglimento o sul rigetto spetta al referente Elo della FSAA. Dopo la sua decisione la richiesta non può più essere ritirata.
13. Modifiche
Art. 13.1 Le modifiche alle presenti direttive possono essere deliberate soltanto a maggioranza dal direttivo, su proposta del referente Elo o di un membro del direttivo.
Le presenti direttive sono state introdotte dal direttivo dell’ASD Federazione Scacchistica Alto Adige il 4 maggio 2007 con delibera unanime.
Ultima modifica: agosto 2015